Sono state introdotte proroghe riguardanti l’obbligo di vidimazione digitale del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). Ecco le scadenze aggiornate:
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La vidimazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è un obbligo legale per garantire la tracciabilità dei rifiuti durante il trasporto. Secondo il Decreto Legislativo 152/2006, sono tenuti a vidimare il FIR i seguenti soggetti:
- Produttori di rifiuti: coloro che generano rifiuti attraverso attività produttive, commerciali o di servizio.
- Trasportatori di rifiuti: operatori autorizzati al trasporto di rifiuti, iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- Destinatari: impianti di smaltimento o recupero autorizzati a ricevere i rifiuti.
- Intermediari e commercianti di rifiuti: soggetti che organizzano il trasporto o la destinazione finale dei rifiuti senza detenerli fisicamente.
È fondamentale che ciascuno di questi attori assicuri la corretta compilazione e vidimazione del FIR per ogni trasporto di rifiuti effettuato.
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Vidimazione cartacea vs. vidimazione digitale (Vi.Vi.FIR)
La vidimazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è un passaggio cruciale nella gestione dei rifiuti, garantendo la tracciabilità e la conformità alle normative vigenti. Tradizionalmente, questo processo avveniva in modalità cartacea, ma con l’introduzione di sistemi digitali come il Vi.Vi.FIR e, più recentemente, il RENTRI, le procedure hanno subito significative evoluzioni.
Vidimazione cartacea
In passato, la vidimazione del FIR richiedeva che le aziende si recassero fisicamente presso le Camere di Commercio per ottenere la bollatura dei formulari prestampati su carta chimica in quattro copie, numerati da tipografie autorizzate. Questa procedura comportava:
- Tempi di attesa: necessità di spostamenti fisici e possibili code agli sportelli.
- Costi aggiuntivi: spese legate alla stampa dei formulari e al tempo impiegato per la vidimazione.
- Rischio di errori manuali: compilazione a mano con possibilità di inesattezze.
Vidimazione digitale con Vi.Vi.FIR
L’introduzione del Vi.Vi.FIR (Vidimazione Virtuale del Formulario di Identificazione Rifiuti) ha permesso alle imprese di vidimare i formulari in modalità digitale, eliminando la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici delle Camere di Commercio. Questo servizio online ha offerto:
- Autonomia nella produzione dei formulari: possibilità di generare e compilare i formulari direttamente online.
- Riduzione dei tempi e dei costi: eliminazione degli spostamenti e delle spese associate alla stampa tradizionale.
- Integrazione con software gestionali: permette l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario tramite sistemi aziendali.
È importante notare che, nonostante la digitalizzazione, il formulario doveva comunque essere stampato e accompagnare fisicamente il trasporto dei rifiuti.
Transizione al RENTRI
Con l’obiettivo di digitalizzare completamente la tracciabilità dei rifiuti, è stato istituito il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), che prevede la progressiva sostituzione della vidimazione cartacea e digitale con una gestione completamente informatizzata. Questo nuovo sistema consentirà:
- Automazione del processo: eliminazione della necessità di stampare il FIR.
- Maggiore controllo e trasparenza: dati sempre aggiornati e accessibili agli enti di controllo.
- Riduzione del rischio di errori: compilazione digitale con strumenti di verifica automatizzati.
Le imprese dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni e implementare le procedure necessarie per garantire la conformità alle normative vigenti.
<<lLeggi anche: Che cos’è il RENTRI e come funziona? La Guida Completa alla Tracciabilità dei Rifiuti in Italia
Sanzioni per mancata vidimazione
La corretta vidimazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è fondamentale per rispettare la normativa ambientale vigente. La mancata o errata vidimazione può comportare sanzioni significative. In particolare, il trasporto di rifiuti senza FIR o con FIR incompleto o inesatto può comportare:
- Per rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa da €1.600 a €9.300 (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 258, comma 4).
- Per rifiuti pericolosi: oltre alla sanzione amministrativa, si applica la pena prevista dall’articolo 483 del Codice Penale, che prevede la reclusione fino a due anni.
È importante notare che l’utilizzo di formulari non vidimati rende il documento non valido, esponendo l’operatore alle sanzioni sopra indicate. Inoltre, la mancata conservazione del FIR per almeno tre anni comporta una sanzione amministrativa da €260 a €1.550.
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Domande frequenti (FAQ)
Di seguito, alcune delle domande più comuni riguardanti la vidimazione del FIR:
Cosa si intende per vidimazione del FIR?
La vidimazione del FIR consiste nell’apposizione di un timbro ufficiale da parte degli enti preposti, che certifica la regolarità del documento per il trasporto dei rifiuti.
Dove si può vidimare il FIR?
La vidimazionedal 2025 NON può essere effettuata presso la Camera di Commercio competente per territorio o presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. A partire dal 13 febbraio 2025 il sistema è cambiato in attuazione del nuovo regolamento sul tracciamento digitale dei rifiuti.
Sono state introdotte proroghe riguardanti l’obbligo di vidimazione digitale del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR). Ecco le scadenze aggiornate:
- Fino al 12 febbraio 2025: è possibile utilizzare i vecchi modelli di FIR, vidimati presso le Camere di Commercio.
- Dal 13 febbraio 2025 al 12 febbraio 2026: i nuovi modelli di FIR devono essere vidimati digitalmente tramite il sistema RENTRI. Durante questo periodo, la vidimazione cartacea presso le Camere di Commercio non sarà più disponibile.
- Dal 13 febbraio 2026: per i soggetti iscritti al RENTRI, sarà obbligatorio emettere il FIR esclusivamente in formato digitale. I produttori non tenuti all’iscrizione al RENTRI continueranno a utilizzare il FIR in formato cartaceo, vidimato digitalmente.
È possibile vidimare digitalmente il FIR?
Sì, con l’introduzione del sistema Vi.Vi.FIR, è possibile ottenere la vidimazione digitale del formulario, rendendo il processo più rapido ed efficiente.
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Quali sono le conseguenze di un FIR non vidimato?
Un FIR non vidimato è considerato non valido, e il trasporto di rifiuti con un tale documento può comportare le sanzioni precedentemente descritte.
Nota: Le informazioni fornite sono basate sulla normativa vigente al momento della stesura. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti normativi per assicurarsi di operare in conformità alle leggi attuali. |