Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è un documento obbligatorio che garantisce la tracciabilità dei rifiuti trasportati, dalla produzione fino allo smaltimento o recupero. Previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 152/2006, certifica il corretto trasferimento dei rifiuti e assicura la conformità alla normativa ambientale.
Con l’introduzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), a partire dal 13 febbraio 2025, tutti i soggetti che trasportano rifiuti dovranno utilizzare i nuovi formulari (nuovo modello) vidimati digitalmente, indipendentemente dalla categoria.
Durante il periodo transitorio, il FIR cartaceo resterà comunque utilizzabile, ma chi adotta il sistema digitale potrà beneficiare di una gestione più sicura e controllata, con firme elettroniche e archiviazione automatizzata sulla piattaforma RENTRI.
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Normativa di riferimento
Il FIR è regolamentato da diverse disposizioni normative, che stabiliscono i criteri di compilazione e conservazione.
Riferimenti legislativi principali
- Art. 193 del D.Lgs. 152/2006 – Definisce obblighi di emissione, contenuti e responsabilità di compilazione.
- D.M. 145/1998 – Introduce il modello di formulario standard e le regole per la vidimazione.
- D.M. 59/2023 – Regola la transizione al FIR digitale e al RENTRI, obbligatorio dal 2025.
Obblighi e sanzioni
L’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce le sanzioni per mancata compilazione o errori nel formulario. Tra le principali:
- Mancata compilazione del FIR: multa da 1.600€ a 10.000€.
- Errori nella registrazione dei dati: sanzione da 260€ a 1.550€.
- Omessa conservazione per 3 anni: sanzione fino a 93.000€.
È quindi fondamentale rispettare ogni aspetto della compilazione per evitare conseguenze legali e garantire la corretta gestione dei rifiuti.
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Chi deve compilare il FIR e quando è obbligatorio
Il FIR deve essere emesso in quattro copie ed è obbligatorio per il trasporto di qualsiasi tipo di rifiuto, a eccezione di alcuni casi particolari.
Chi è obbligato a compilare il FIR
- Il produttore del rifiuto: l’azienda o il soggetto che genera il rifiuto è responsabile della compilazione iniziale.
- Il trasportatore: deve verificare i dati, firmare il formulario e restituire le copie vidimate.
- L’impianto di destinazione: deve confermare la ricezione e completare il documento.
Quando il FIR non è obbligatorio
Alcuni casi di esenzione sono previsti dalla normativa, tra cui:
- Trasporto di rifiuti urbani gestiti dal servizio pubblico.
- Movimentazione interna tra unità operative della stessa azienda.
- Trasporto in conto proprio di piccole quantità (< 30 kg/giorno) di rifiuti non pericolosi, effettuato occasionalmente.
- Rifiuti da assistenza sanitaria domiciliare: il trasporto dal luogo dell’intervento sanitario fino alla sede operativa non richiede FIR, né l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per quel trasporto.
- Rifiuti da attività di manutenzione e piccoli cantieri: La disciplina vigente prevede una deroga importante per le micro-produzioni di rifiuti fuori sede. In base all’art. 193 D.Lgs. 152/2006 (come modificato), i rifiuti derivanti da attività di manutenzione, pulizia, piccoli interventi edili effettuati fuori dall’unità locale dell’azienda si considerano prodotti presso la sede dell’impresa che esegue tali attività.
Se le quantità raccolte durante il singolo intervento sono limitate e non giustificano l’allestimento di un deposito temporaneo nel luogo in cui si opera, allora durante il tragitto dal luogo effettivo di produzione fino alla sede dell’azienda il formulario può essere sostituito da un Documento di Trasporto (DDT) ordinario
Per tutti gli altri trasporti, il FIR è sempre necessario e obbligatorio.
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Dove procurarsi e vidimare i formulari
Per poter utilizzare un FIR, è necessario acquistarlo e vidimarlo presso enti autorizzati.
Dove acquistare i formulari cartacei
I formulari devono essere acquistati esclusivamente da tipografie autorizzate e presentano una numerazione progressiva. Devono essere vidimati prima dell’uso, pena la loro invalidità.
Vidimazione del FIR
La vidimazione si effettua presso:
- Camera di Commercio territorialmente competente.
- Agenzia delle Entrate per soggetti esenti da imposta di bollo.
- Portale RENTRI (dal 2025) per FIR digitali con vidimazione elettronica.
A partire dal 2025, i FIR cartacei saranno gradualmente sostituiti da versioni digitali, consultabili direttamente sulla piattaforma RENTRI.
Guida pratica alla compilazione (passo passo)
Per garantire la corretta tracciabilità dei rifiuti e la conformità alla normativa vigente, è essenziale compilare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) con precisione. Ogni sezione del modulo raccoglie informazioni fondamentali, che devono essere inserite senza omissioni o errori. Di seguito si illustrano i primi tre passaggi della compilazione.
1. Dati del produttore
Il produttore del rifiuto è responsabile della prima parte del FIR. È necessario indicare correttamente i seguenti dati:
- Denominazione o ragione sociale dell’azienda produttrice.
- Indirizzo completo dell’unità operativa in cui è stato generato il rifiuto.
- Codice Fiscale e Partita IVA.
- Numero di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, se applicabile.
- Persona di riferimento per eventuali controlli o chiarimenti.
Ad esempio, un’officina meccanica che smaltisce oli esausti dovrà inserire i dati della sede operativa e il numero di autorizzazione per il trasporto, se prevista.
2. Dati del destinatario
Questa sezione identifica l’impianto in cui il rifiuto verrà smaltito o recuperato. Devono essere riportate informazioni dettagliate sul destinatario:
- Nome e indirizzo dell’impianto.
- Numero di autorizzazione all’esercizio rilasciato dagli enti competenti.
- Codice Fiscale o Partita IVA.
- Tipologia di operazione che verrà effettuata (smaltimento D o recupero R, secondo la classificazione europea).
Un esempio pratico è un’azienda che conferisce scarti ferrosi a un impianto di recupero, dove dovrà specificare il codice R4, relativo al recupero di metalli.
3. Dati del trasportatore
Il trasportatore ha l’obbligo di garantire che il FIR sia compilato correttamente e che il trasporto avvenga secondo le normative. I dati richiesti includono:
- Nome dell’azienda di trasporto e sua sede legale.
- Numero di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, obbligatorio per il trasporto di rifiuti.
- Targa del veicolo e del rimorchio, se presente.
- Nome e firma del conducente, a conferma della presa in carico del rifiuto.
Ad esempio, un’impresa di autotrasporti che movimenta rifiuti speciali dovrà riportare il proprio numero di iscrizione all’Albo e specificare il mezzo utilizzato per la tratta.
Queste prime tre sezioni sono fondamentali per garantire che ogni attore coinvolto nel trasporto del rifiuto sia chiaramente identificabile e operi nel rispetto della normativa.
4. Codice CER e caratteristiche del rifiuto
La classificazione del rifiuto è un aspetto essenziale per la corretta gestione e tracciabilità. Ogni rifiuto deve essere identificato tramite un codice univoco denominato Codice Europeo dei Rifiuti (CER), composto da sei cifre suddivise in tre coppie.
Come individuare il codice CER corretto
- Il codice deve essere scelto in base alla natura e all’origine del rifiuto, consultando l’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), allegato alla Decisione 2000/532/CE.
- I rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco (*) accanto al codice.
- Se un rifiuto potrebbe appartenere a più categorie, si deve verificare la composizione chimica e i possibili criteri di pericolosità (HP1-HP15).
Esempi di codici CER
- 170504 – Terra e rocce non contenenti sostanze pericolose.
- 150110* – Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati.
- 200301 – Rifiuti urbani non differenziati.
Per approfondire, è possibile consultare il database ufficiale dei codici CER disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente.
5. Quantità e unità di misura
Ogni FIR deve riportare con precisione la quantità di rifiuto trasportata e la relativa unità di misura.
Come indicare la quantità
- Il peso deve essere espresso in chilogrammi (kg) o tonnellate (t).
- Se la quantità è stimata all’origine, il destinatario dovrà verificare il peso effettivo all’arrivo e segnalare eventuali differenze.
Unità di misura accettate
- Kg – Per rifiuti in piccole quantità.
- Tonnellate (t) – Per rifiuti voluminosi o in grandi carichi.
- Numero di colli/contenitori – Se il rifiuto è confezionato (es. fusti, sacchi, cisternette).
La corretta indicazione della quantità è fondamentale per garantire la tracciabilità e rispettare i limiti autorizzativi del trasportatore e dell’impianto di destino.
6. Firma del produttore e del trasportatore
La firma è un elemento essenziale del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), in quanto certifica la presa in carico del rifiuto e la responsabilità del trasporto. Senza una firma valida, il documento non è considerato conforme e può comportare sanzioni amministrative.
Chi deve firmare il FIR?
- Il produttore del rifiuto o il suo delegato deve firmare il formulario prima dell’inizio del trasporto.
- Il trasportatore deve firmare al momento del ritiro del rifiuto, confermando di aver ricevuto il carico conforme a quanto dichiarato.
- Il destinatario finale deve firmare una volta ricevuto il rifiuto, certificandone la presa in carico.
Dove devono essere apposte le firme?
- La firma del produttore va inserita nella sezione relativa ai dati del produttore.
- La firma del trasportatore deve comparire prima della partenza del veicolo.
- Il destinatario firma all’arrivo dell’automezzo presso l’impianto di smaltimento o recupero.
Nel caso di trasporto intermodale o con più vettori, è necessario specificare ogni passaggio di responsabilità nel formulario e raccogliere tutte le firme dei soggetti coinvolti.
7. Conservazione delle copie FIR
Una volta completato il trasporto, il FIR deve essere conservato per almeno tre anni presso le sedi di riferimento dei soggetti coinvolti. Questo periodo è stabilito dall’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 ed è obbligatorio per garantire la tracciabilità del rifiuto.
Chi deve conservare il FIR?
- Il produttore deve conservare la quarta copia controfirmata dal destinatario.
- Il trasportatore mantiene la terza copia.
- Il destinatario archivia la prima copia per documentare l’avvenuta presa in carico del rifiuto.
Come conservare il FIR?
- I documenti devono essere facilmente reperibili in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.
- È possibile conservare il FIR in formato cartaceo o in archivio digitale, a patto che sia garantita l’autenticità del documento.
- Dal 2025, con l’introduzione del RENTRI, la conservazione avverrà direttamente in formato digitale sulla piattaforma ufficiale.
Non rispettare i tempi di conservazione può portare a sanzioni fino a 1.550€, per questo è essenziale garantire una gestione documentale corretta.
Novità 2023-2025: RENTRI e FIR digitale
Dal 13 febbraio 2025 entrerà in vigore l’obbligo di vidimazione digitale del FIR tramite il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Questa novità porterà una trasformazione importante nel sistema di gestione dei rifiuti.
Cosa cambia con il FIR digitale?
- Eliminazione della vidimazione cartacea: la numerazione e la vidimazione dei formulari saranno gestite digitalmente tramite il portale RENTRI.
- Maggiore trasparenza e tracciabilità: il nuovo sistema permetterà un monitoraggio in tempo reale dei rifiuti movimentati.
- Obbligo per tutti i soggetti coinvolti: produttori, trasportatori e destinatari dovranno adeguarsi alle nuove modalità di registrazione.
Si raccomanda di verificare le tempistiche di adeguamento e di formarsi sull’uso del portale RENTRI per non farsi trovare impreparati alla transizione digitale o meglio ancora, di un software gestionale rifiuti adeguato al RENTri come Winwaste.net.