Nuovo modello Formulario di Identificazione rifiuti (FIR) 2025. Evita le sanzioni!

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Recenti interventi normativi hanno riguardato il calendario di attuazione del RENTRI. La legge di conversione del Milleproroghe (L.15/2025, art. 11 comma 2-bis) ha chiesto al ministro dell’Ambientedi differire al 14 aprile 2025 il termine per l’iscrizione al RENTRI del primo gruppo di soggetti (produttori >50 dip. e altri obbligati iniziali). ​​Tale proroga, tuttavia, deve essere formalizzata con decreto del MASE entro fine marzo 2025.
Pertanto, in attesa del provvedimento ministeriale, il termine resta fissato al 13 febbraio 2025. Dalla stessa data decorre l’obbligo di adottarei nuovi modelli di formulario e registro​.

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A partire dal 13 febbraio 2025, entrerà in vigore un nuovo modello di Formulario di Identificazione dei Rifiuti conforme al Decreto Ministeriale 59/2023, con significative novità in termini di gestione dei dati.

Questa modifica si inserisce nel contesto più ampio dell’adozione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), che introduce la vidimazione digitale obbligatoria e la progressiva transizione verso un sistema interamente dematerializzato.

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Obiettivi della riforma

L’adozione del nuovo FIR risponde a diverse esigenze:

  • Migliorare la tracciabilità dei rifiuti attraverso strumenti digitali.
  • Ridurre gli errori nella compilazione e gestione dei documenti.
  • Garantire maggiore sicurezza e controllo sui movimenti dei rifiuti.
  • Eliminare la vidimazione cartacea, sostituendola con un sistema digitale centralizzato.

Chi è coinvolto?

Il nuovo FIR interessa diversi soggetti della filiera dei rifiuti, tra cui:

  • Produttori di rifiuti che devono garantire una corretta gestione e documentazione.
  • Trasportatori che devono utilizzare il nuovo modello per ogni trasporto effettuato.
  • Destinatari dei rifiuti che devono verificare la conformità della documentazione.

L’adeguamento alle nuove regole sarà graduale, ma è essenziale iniziare a familiarizzare con il RENTRI e il nuovo modello FIR per evitare sanzioni e disguidi operativi.

Tempistiche di attuazione del nuovo modello FIR

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Il passaggio dal vecchio sistema al nuovo modello FIR prevede diverse fasi, con tempistiche specifiche per l’adozione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale e della vidimazione digitale obbligatoria. La tabella seguente riassume le principali scadenze e le modalità di utilizzo dei vari modelli.

Tabella riepilogativa delle scadenze FIR

Periodo FIR cartaceo vecchio FIR cartaceo nuovo FIR digitale Vidimazione obbligatoria Note
Fino al 12 febbraio 2025 ✅ Utilizzabile ❌ Non valido ❌ Non obbligatorio Facoltativa con Vi.Vi.Fir Possibilità di vidimazione digitale facoltativa
13 febbraio 2025 – 12 febbraio 2026 ❌ Non valido ✅ Obbligatorio ❌ Non obbligatorio Obbligatoria via RENTRI Solo FIR cartaceo con vidimazione digitale RENTRI
Dal 13 febbraio 2026 ❌ Non valido ❌ Non valido ✅ Obbligatorio Automatica su RENTRI Solo FIR digitale per gli iscritti a RENTRI

Queste tempistiche sono fondamentali per garantire che tutte le aziende coinvolte nella gestione dei rifiuti si adeguino alle nuove normative senza incorrere in sanzioni o difficoltà operative.

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Esempio pratico

Un’azienda che attualmente utilizza il vecchio FIR cartaceo potrà continuare a farlo fino al 12 febbraio 2025. Dopo questa data, dovrà obbligatoriamente passare al nuovo modello FIR cartaceo con vidimazione digitale RENTRI. A partire dal 13 febbraio 2026, chi è iscritto al RENTRI dovrà utilizzare esclusivamente il FIR digitale.

Per agevolare il passaggio, è consigliabile iniziare fin da subito a familiarizzare con il sistema RENTRI, verificare la compatibilità del software gestionale aziendale e formare il personale sulle nuove procedure.

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Cosa cambia nel nuovo modello di FIR

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Nuovo modello di FIR

Dal 13 febbraio 2025, il vecchio formulario cartaceo non sarà più valido. Sarà necessario adottare il nuovo modello di FIR, che può essere gestito:

  • In formato cartaceo, ma con vidimazione digitale obbligatoria.
  • In formato digitale dal 13 febbraio 2026 per i soggetti iscritti al RENTRI

Vidimazione digitale obbligatoria

A differenza del passato, dove la vidimazione avveniva presso le Camere di Commercio, il nuovo sistema prevede che ogni formulario venga vidimato esclusivamente in modalità digitale.

È utile precisare che le Camere di Commercio mantengono un ruolo solo per la vidimazione dei registri cartacei dei soggetti non iscritti al RENTRI (i quali devono stampare dal portale RENTRI i nuovi modelli di registro e farli bollare in CCIAA prima dell’uso).

Invece, per i formulari, dal 13/02/2025 non sarà più possibile ottenere vidimazioni con i metodi tradizionali: tutti dovranno passare per la piattaforma digitale, direttamente o tramite software interoperabili come Winwaste.net.

La vidimazione sarà obbligatoria per:

  • Tutti i FIR cartacei dal 13 febbraio 2025.
  • Tutti i FIR digitali, senza eccezioni.

Obbligo di utilizzo del RENTRI

A partire dal 13 febbraio 2026, le imprese soggette all’iscrizione al RENTRI dovranno gestire esclusivamente il FIR in formato digitale. Questo significa che:

  • I FIR cartacei non potranno più essere utilizzati dagli iscritti al RENTRI.
  • Tutta la gestione documentale avverrà attraverso la piattaforma telematica del Ministero.

Nuove tempistiche di attuazione

L’implementazione avverrà in diverse fasi:

  • Fino al 12 febbraio 2025: il vecchio modello cartaceo può essere ancora utilizzato con vidimazione facoltativa tramite il sistema Vi.Vi.Fir.
  • Dal 13 febbraio 2025 al 12 febbraio 2026: il nuovo modello FIR cartaceo sarà obbligatorio, con vidimazione esclusivamente digitale tramite RENTRI.
  • Dal 13 febbraio 2026: chi è iscritto al RENTRI dovrà utilizzare obbligatoriamente il FIR digitale.

Il Vi.Vi.FIR (il precedente servizio di vidimazione virtuale gestito da Ecocamere) viene dismesso a favore del nuovo sistema RENTri.

Cosa non cambia nel nuovo modello FIR

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Obbligo di compilazione del FIR

Ogni trasporto di rifiuti dovrà continuare a essere accompagnato da un Formulario di Identificazione dei Rifiuti correttamente compilato. L’obbligo rimane invariato per:

  • Produttori.
  • Trasportatori.
  • Destinatari finali.

Dati obbligatori nel FIR

Il nuovo modello mantiene la necessità di indicare tutte le informazioni previste dalla normativa:

  • Dati del produttore, trasportatore e destinatario.
  • Descrizione dettagliata del rifiuto (CER, quantità, stato fisico, caratteristiche di pericolo se presenti).
  • Modalità di trasporto e riferimenti al veicolo utilizzato.
  • Firma del produttore e del trasportatore al momento del carico.

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Responsabilità dei soggetti coinvolti

Rimane invariata la responsabilità dei diversi attori della filiera, con obblighi precisi su:

  • Corretta compilazione del documento.
  • Verifica della conformità dei dati riportati.
  • Conservazione della documentazione per almeno tre anni.

Il nuovo Formulario di Identificazione dei Rifiuti rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione del settore. È fondamentale che le imprese inizino subito ad adattarsi ai cambiamenti, acquisendo familiarità con il sistema RENTRI e le nuove modalità di gestione documentale.

Struttura del nuovo modello del Formulario Rifiuti

Il nuovo Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è stato aggiornato per rispondere alle nuove esigenze di digitalizzazione e tracciabilità imposte dal Decreto Ministeriale 59/2023.

Il nuovo modello FIR cartaceo vidimato digitalmente (transitorio)

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Il modello cartaceo mantiene l’impostazione di base del FIR tradizionale, ma con importanti modifiche:

  • Nuovo layout: aggiornamento delle sezioni per migliorare la leggibilità e l’inserimento dei dati.
  • Vidimazione digitale obbligatoria: la stampa non sarà più vidimata fisicamente ma dovrà essere registrata digitalmente su RENTRI.
  • Uso limitato nel tempo: dal 13 febbraio 2025 diventerà obbligatorio, ma sarà accettato solo fino al 12 febbraio 2026, dopodiché per i soggetti iscritti al RENTRI sarà sostituito definitivamente dal FIR digitale.
  • Validità: sarà ancora possibile utilizzare la copia cartacea in caso di emergenze o malfunzionamenti del sistema digitale, seguendo le indicazioni normative.

Per ottenere la vidimazione digitale, sarà necessario:

  1. Accedere a RENTRI e autenticarsi con SPID, CIE o CNS.
  2. Caricare il FIR cartaceo e ottenere il numero di vidimazione.
  3. Stampare il modulo con il codice univoco generato digitalmente.

Esempio pratico: un’azienda che trasporta rifiuti speciali dovrà scaricare il modulo vidimato digitalmente e stamparlo prima della partenza. Il documento accompagnerà il trasporto come richiesto dalla normativa.

Il nuovo modello FIR digitale (definitivo dal 2026)

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A partire dal 13 febbraio 2026, il FIR digitale diventerà obbligatorio per tutti gli iscritti a RENTRI, eliminando la necessità del documento cartaceo. Le principali caratteristiche del FIR digitale sono:

  • Tracciabilità in tempo reale: i dati vengono registrati direttamente su RENTRI, riducendo il rischio di errori o falsificazioni.
  • Automazione della gestione: possibilità di integrazione con software gestionali come WinWaste per un flusso di lavoro semplificato.
  • Compilazione guidata: riduzione degli errori grazie a moduli precompilati con dati verificati.
  • Firma digitale: validazione immediata del documento senza necessità di stampa o archiviazione fisica.

Per utilizzare il FIR digitale, si dovrà:

  1. Accedere a RENTRI con le credenziali aziendali.
  2. Selezionare i dati del trasporto, che saranno già presenti nel sistema o caricabili tramite software gestionale.
  3. Generare e firmare digitalmente il FIR, che verrà automaticamente archiviato e condiviso con gli enti di controllo.

Un esempio pratico: un trasportatore di rifiuti pericolosi, grazie all’integrazione con WinWaste, potrà generare il FIR digitale in pochi secondi, evitando errori di trascrizione e garantendo la conformità normativa.

Il FIR digitale “puro” diventerà obbligatorio solo alla fine della transizione attualmente previste per il 13 febbraio 2026. Fino a quella data, anche gli iscritti possono usare il FIR cartaceo (nuovo modello) purché vidimato elettronicamente.

Errori comuni nella vidimazione del FIR e come evitarli

L’introduzione del nuovo FIR riduce il rischio di errori, ma è fondamentale prestare attenzione a specifici aspetti che potrebbero portare a sanzioni o invalidazione del documento.

Alcuni degli errori più comuni che si riscontrano nel FIR sono:

  • Dati errati o incompleti: omissione del codice CER, del peso dei rifiuti o del destinatario.
  • Mancata vidimazione: il FIR cartaceo, se non vidimato digitalmente tramite RENTRI, non è considerato valido.
  • Compilazione non conforme: l’uso di moduli non aggiornati dopo il 13 febbraio 2025 porta all’invalidità del documento.
  • Firma mancante: la mancata firma del produttore, trasportatore o destinatario può comportare sanzioni.
  • Errori nell’orario e nella data: incongruenze temporali tra partenza e arrivo rendono il FIR non conforme.

Esempio pratico: se un trasportatore utilizza ancora un FIR cartaceo vecchio dopo il 13 febbraio 2025 senza vidimazione RENTRI, il documento sarà ritenuto nullo e potrebbe essere soggetto a multe fino a 15.000 euro.

Sanzioni previste riguardo il Formulario Rifiuti

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Compilare correttamente il FIR è essenziale per evitare sanzioni amministrative e penali. Le sanzioni variano in base all’infrazione:

  • Mancata compilazione del FIR: multa da 1.600€ a 9.300€.
  • Errori nella registrazione dei dati: multa da 260€ a 1.550€.
  • Omessa conservazione per 3 anni (violazione formale): fino a 1.550€.

In caso di rifiuti pericolosi, oltre alla sanzione amministrativa è prevista la pena penale della reclusione fino a 2 anni ai sensi dell’art. 483 Codice Penale

Per evitare sanzioni, si consiglia di verificare sempre la correttezza delle informazioni e di conservare una copia del FIR per eventuali controlli.

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Strumenti per il controllo e la verifica dei dati

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Per evitare errori e sanzioni, è possibile adottare strumenti digitali che supportino la corretta compilazione e gestione del FIR:

  • Software gestionali come WinWaste: garantiscono l’integrazione con RENTRI e l’automazione del FIR digitale.
  • Controlli automatici sui dati: sistemi di verifica che segnalano incongruenze prima della trasmissione.
  • Accesso rapido agli archivi digitali: il FIR digitale permette la consultazione immediata di documenti senza il rischio di perdita o deterioramento.

Esempio pratico: un produttore di rifiuti può utilizzare un software gestionale per compilare il FIR in modo automatico, evitando errori nei codici CER o nelle quantità dichiarate.

Utilizzando WinWaste, è possibile generare, vidimare e archiviare i FIR digitalmente, riducendo tempi, costi e rischi normativi.

Scarica il nuovo modello FIR

Per supportare le aziende nella transizione, il nuovo modello di Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è reso disponibile sul portale RENTRI e potrà essere scaricato da tutte le aziende soggette all’obbligo. Si consiglia di controllare il sito ufficiale per scaricare sempre la versione più aggiornata.

Scarica il modello FIR aggiornato 2025

Scarica allegato nuovo modello FIR 2025

Errori comuni nella compilazione del FIR

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La corretta compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è essenziale per evitare sanzioni e garantire la tracciabilità dei rifiuti. Errori o omissioni possono portare a conseguenze amministrative e, nei casi più gravi, anche penali.

Alcuni degli errori più comuni nella compilazione del FIR includono:

  • Dati incompleti o errati: omissioni nei campi obbligatori come codice CER, quantità del rifiuto o dati del destinatario possono rendere il documento invalido.
  • Mancata firma di uno dei soggetti coinvolti: il FIR deve essere firmato dal produttore e dal trasportatore prima del viaggio, oltre che dal destinatario all’arrivo.
  • Uso di moduli non vidimati: i formulari devono essere acquistati da tipografie autorizzate e vidimati prima dell’utilizzo.
  • Trasporto senza FIR: il trasporto di rifiuti senza formulario è considerato un’irregolarità grave e può comportare pesanti sanzioni.

Per un controllo più efficace, si può integrare il FIR digitale con software gestionali compatibili con il RENTRI, come WinWaste.net, che automatizza la gestione dei documenti e riduce gli errori di compilazione.

È importante rimanere aggiornati sulle linee guida ufficiali e consultare le FAQ del RENTRI per risolvere eventuali dubbi operativi.

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Inizia oggi la transizione verso il FIR digitale.

FAQ sul nuovo formulario rifiuti digitale

Il nuovo FIR digitale sostituisce il MUD?

No, il FIR serve per la tracciabilità del trasporto dei rifiuti, mentre il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) resta obbligatorio per la comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e gestiti.

Il FIR può essere modificato dopo l’emissione?

No, una volta emesso, il FIR non può essere modificato. Eventuali errori devono essere gestiti annullando il formulario e generandone uno nuovo.

Chi può consultare i FIR emessi?

I FIR digitali saranno accessibili su RENTRI per i soggetti coinvolti nel trasporto, ovvero:

  • Produttore
  • Trasportatore
  • Destinatario
  • Intermediario, se presente

Le autorità di controllo potranno accedere ai FIR direttamente tramite RENTRI senza bisogno di copie cartacee.

Se un’azienda utilizza un software gestionale per i FIR, deve comunque accedere manualmente a RENTRI?

No, i software gestionali integrati con RENTRI, come WinWaste, consentono di generare, vidimare e trasmettere automaticamente i FIR, evitando l’inserimento manuale nel portale.

È possibile scaricare una copia PDF del FIR digitale?

Sì, RENTRI permette di scaricare una copia in formato PDF del FIR digitale per archivio o eventuali controlli.

Come vengono gestiti i FIR in caso di trasporto transfrontaliero?

Fermo restando quanto indicato dall’art. 193, comma 9 del D.lgs. 152/2006, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere il formulario è sostituito dai documenti previsti dall’articolo 194 del D.lgs. 152/2006, con riguardo anche alla tratta percorsa su territorio nazionale.

I trasportatori occasionali devono iscriversi a RENTRI?

Sì, anche chi trasporta rifiuti in modo non continuativo è obbligato all’iscrizione a RENTRI se rientra nei soggetti indicati dalla normativa.

Cosa succede se il FIR non viene compilato correttamente?

Errori nella compilazione possono comportare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’autorizzazione al trasporto di rifiuti.

Il FIR cartaceo con vidimazione digitale può essere archiviato in formato elettronico?

Sì, anche se il trasporto avviene con il modello cartaceo, le aziende possono archiviare digitalmente il FIR per evitare la gestione di documenti fisici.

Cos’è il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)?

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è il documento obbligatorio che accompagna il trasporto dei rifiuti per garantirne la tracciabilità. Dal 13 febbraio 2025 entrerà in vigore un nuovo modello, con vidimazione esclusivamente digitale.

Come funziona il nuovo modello FIR cartaceo?

Il nuovo FIR cartaceo dovrà essere vidimato digitalmente tramite RENTRI prima dell’uso. Il trasporto avverrà con il documento cartaceo firmato dai soggetti coinvolti, ma il registro della vidimazione sarà digitale.

Chi è responsabile dell’emissione del FIR vidimato digitalmente?

L’obbligo di emissione del FIR vidimato digitalmente ricade sul produttore del rifiuto, che può delegare la compilazione a un trasportatore autorizzato.

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