Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è un sistema informatizzato creato per migliorare la gestione dei rifiuti in Italia, garantendo una tracciabilità completa dei rifiuti prodotti, movimentati e trattati su tutto il territorio nazionale. Questo registro rappresenta un passo significativo verso una maggiore sostenibilità ambientale e conformità alle normative rifiuti Italia.
Perché è importante la tracciabilità dei rifiuti?
La tracciabilità dei rifiuti è fondamentale per diversi motivi:
- Monitoraggio e controllo: Consente agli enti regolatori di monitorare e controllare in tempo reale il percorso dei rifiuti, dalla produzione fino al trattamento finale.
- Prevenzione dell’illecito: Riduce il rischio di smaltimento illegale e di pratiche non conformi che possono danneggiare l’ambiente.
- Ottimizzazione dei processi: Aiuta le aziende a migliorare la gestione dei rifiuti, rendendo più efficienti i processi di smaltimento e favorendo il recupero di materiali.
Come funziona il RENTRI?
Il RENTRI oper attraverso una piattaforma digitale centralizzata, accessibile sia per i produttori di rifiuti che per gli enti di controllo. Gli utenti registrati dovranno inserire regolarmente dati dettagliati sui rifiuti generati, trasportati e smaltiti. Una volta a regime, il RENTRI sostituirà l’attuale sistema di tracciabilità dei rifiuti, basato su registri di carico e scarico e formulari di identificazione cartacei, con una infrastruttura totalmente digitalizzata.
Un registro centralizzato, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, raccoglierà tutte le informazioni sui flussi prodotti, trasportati e gestiti dalle imprese obbligate, mettendole a disposizione degli organi di controllo, nonché delle istituzioni territoriali e nazionali. Questi dati saranno fondamentali per pianificare investimenti e strategie di gestione.
I principali elementi del funzionamento del RENTRI includono:
- Registrazione obbligatoria: Alcuni soggetti sono obbligati ad iscriversi al RENTRI. Maggiori dettagli verranno trattati nei paragrafi successivi.
- Aggiornamento e trasmissione dati: I dati riguardanti la produzione e il movimento dei rifiuti dovranno essere aggiornati e trasmessi periodicamente.
- Sicurezza dei dati: Il sistema garantisce la sicurezza e la protezione delle informazioni inserite, mediante protocolli avanzati di crittografia.
- Interfaccia utente e interoperabilità: Il RENTRI potrà essere utilizzato dai soggetti obbligati sia attraverso l’interfaccia utente online accessibile dal portale ufficiale della piattaforma, sia in interoperabilità, ovvero attraverso i sistemi informativi e gestionali ERP utilizzati dalle imprese, come Winwaste.net, facilitando lo scambio di dati e migliorando l’efficienza complessiva della gestione dei rifiuti.
Il RENTRI non è solo un obbligo legislativo, ma una grande opportunità per le aziende di migliorare la gestione dei rifiuti e contribuire a un futuro più sostenibile.
Noi di WinWaste ci impegniamo a offrire supporto e formazione alle aziende per navigare con sicurezza questo nuovo sistema.
Chi è obbligato ad iscriversi al RENTRI?
La registrazione al RENTRI è obbligatoria per una serie di soggetti specifici coinvolti nella gestione e movimentazione dei rifiuti. Ecco chi deve necessariamente iscriversi:
- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi: Qualsiasi azienda o ente che genera rifiuti classificati come pericolosi è tenuto a iscriversi al RENTRI. Questo include industrie chimiche, ospedali e aziende manifatturiere.
- Trasportatori di rifiuti pericolosi: Le imprese che si occupano del trasporto di rifiuti pericolosi devono essere registrate nel sistema per garantire una tracciabilità completa durante il trasporto.
- Impianti di trattamento rifiuti: Gli impianti che gestiscono il trattamento finale dei rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, devono iscriversi al RENTRI per rendere conto delle operazioni di smaltimento e recupero.
- Intermediari e commercianti di rifiuti: I soggetti che operano come intermediari o commercianti nel settore dei rifiuti devono anch’essi essere registrati nel sistema per assicurare la tracciabilità delle loro operazioni.
Secondo l’articolo 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, dovranno iscriversi al RENTRI:
- Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
- I produttori di rifiuti pericolosi.
- Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.
- I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
- I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi.
Include:- I produttori di rifiuti non pericolosi che hanno più di 10 dipendenti;
- I trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- Gli intermediari di rifiuti non pericolosi.
La platea dei soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI, tramite l’accreditamento sulla piattaforma telematica, è decisamente ampia. Con il recepimento delle normative, inclusi i vincoli specifici di cui all’articolo 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, si garantisce una gestione sicura e tracciata di tutto il ciclo dei rifiuti, dai produttori fino ai trattamenti finali, passando per i trasportatori e gli intermediari.
Chi sono i soggetti delegati e cosa possono fare?
Nel contesto del RENTRI, i soggetti delegati sono figure autorizzate a operare a nome dei produttori, trasportatori o gestori di rifiuti. Questi possono includere:
Consulenti Ambientali
- Chi sono: Professionisti esperti in gestione rifiuti e normativa ambientale.
- Cosa possono fare: Gestiscono le pratiche burocratiche e operative legate alla gestione dei rifiuti, assicurando che tutte le attività siano conformi alle normative vigenti.
Gestori di Sistemi Informatici
- Chi sono: Enti o aziende specializzati nel fornire supporto tecnologico.
- Cosa possono fare: Assicurano l’implementazione e l’utilizzo ottimale del RENTRI, fornendo soluzioni software e supporto tecnico per la tracciabilità dei rifiuti.
Associazioni Imprenditoriali Rappresentative
- Chi sono: Organizzazioni che rappresentano gli interessi delle imprese in vari settori industriali.
- Cosa possono fare: Forniscono supporto e consulenza alle aziende associate per l’adesione e la conformità al RENTRI. Rappresentano collettivamente le imprese nelle interazioni con le autorità competenti.
Gestori del Servizio di Raccolta e del Circuito Organizzato di Raccolta
- Chi sono: Aziende o enti responsabili della raccolta sistematica dei rifiuti in specifiche aree o settori.
- Cosa possono fare: Organizzano e gestiscono la raccolta dei rifiuti, assicurando che siano registrati e tracciati secondo le normative del RENTRI. Forniscono dati e report necessari per la tracciabilità e la gestione efficiente del ciclo dei rifiuti.
Questi delegati possono inserire dati, aggiornare informazioni e gestire il processo di tracciabilità per conto dei soggetti obbligati, garantendo che tutto avvenga in conformità alle normative rifiuti Italia.
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Chi non è obbligato ad iscriversi al RENTRI?
Non tutte le aziende e i soggetti sono obbligati a iscriversi al RENTRI. In particolare, sono esonerati dall’obbligo di iscrizione i seguenti:
- Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, silvicoltura e pesca.
- Le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione (C&D), così come specificato dalle normative in vigore.
- Gli enti di ricerca e formazione che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi.
- Le piccole e medie imprese (PMI) che producono specificamente rifiuti assimilabili agli urbani, a condizione che non superino determinate soglie di quantità stabilite dalle normative locali.
È importante sottolineare che, nonostante l’esonero dall’obbligo di iscrizione, tali soggetti sono comunque tenuti a gestire correttamente i propri rifiuti secondo le normative vigenti e potrebbero essere soggetti ad altri obblighi di tracciabilità e gestione dei rifiuti a livello locale o settoriale.
La situazione normativa può però variare e aggiornamenti legislativi possono influire sull’obbligatorietà di iscrizione al RENTRI per specifici settori o categorie di produttori.
Per ulteriori dettagli e per verificare la propria situazione specifica, è consigliabile consultare un esperto in gestione dei rifiuti o verificare le ultime disposizioni normative disponibili sui siti ufficiali o presso gli enti regolatori competenti.
Quando entrerà in vigore il RENTRI?
Ufficialmente, RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è entrato in vigore a giugno del 2023, ma prevede un ampio periodo transitorio che si estende fino a febbraio del 2026 per consentire una graduale adesione da parte dei soggetti obbligati.
La piena operatività del Rentri, arriverà quindi a partire dal 13 febbraio 2026, quando tutti i soggetti obbligati saranno tenuti a utilizzare sia i registri di carico e scarico che i formulari di identificazione dei rifiuti in formato digitale. Tuttavia, se il formulario digitale partirà per tutti solo il 13 febbraio 2026, già prima di quella data le imprese, gli enti e le organizzazioni obbligati all’iscrizione dovranno aver adottato il registro di carico e scarico in digitale secondo il calendario stabilito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Tempistiche di Adesione
Le adesioni al RENTRI sono organizzate in tre fasi distinte:
- Fase 1: Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e gestori dovranno iscriversi tra dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025. Da quel momento, l’uso del registro di carico e scarico digitale diventerà obbligatorio, mentre i formulari di identificazione dei rifiuti rimarranno in formato cartaceo.
- Fase 2: Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti avranno il periodo dal 15 giugno 2024 al 14 agosto 2024 per iscriversi e adottare il registro digitale a partire dalla data di iscrizione.
- Fase 3: Enti o imprese con meno di 10 dipendenti dovranno completare l’iscrizione tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026. Dopo questa data, diventerà obbligatorio anche per loro adottare il registro digitale.
Periodo di Transizione
Il periodo di transizione è stato studiato per assicurare un passaggio senza intoppi verso la digitalizzazione dei registri di carico e scarico e dei formulari. Tuttavia, fino al termine di questo periodo, che culmina a febbraio 2026, sarà ancora possibile utilizzare i formulari di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo. Solo dopo questa data, il sistema sarà pienamente operativo e vincolante per tutti i soggetti iscritti.
Importanza delle Scadenze
È cruciale che tutti i soggetti coinvolti rispettino le scadenze specifiche per evitare sanzioni. Questo lungo e articolato percorso verso la piena operatività di RENTRI mira a migliorare la tracciabilità dei rifiuti, promuovendo una gestione più efficiente e sostenibile.
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Quando bisogna iscriversi al RENTRI?
Anche se il RENTRI è formalmente entrato in vigore a giugno del 2023, i soggetti obbligati all’iscrizione hanno a disposizione un ampio periodo transitorio, con adesioni scaglionate in un arco temporale che va da dicembre del 2024 a febbraio del 2026. Solo al termine di questo periodo il sistema potrà dirsi pienamente operativo, e le imprese iscritte saranno tutte obbligate a tenere sia i registri di carico e scarico che i formulari di identificazione dei rifiuti in via esclusivamente digitale.
Ecco una guida pratica sulle principali scadenze per l’iscrizione al RENTri:
- Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e gestori:
- Iscrizione: da dicembre 2024 a febbraio 2025.
- Obbligo di adottare il registro di carico e scarico in formato digitale a partire dalla data di iscrizione.
- Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti:
- Iscrizione: dal 15 giugno al 14 agosto 2024.
- Adozione del registro digitale a partire dalla data di iscrizione.
- Enti e imprese con meno di 10 dipendenti:
- Iscrizione: dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.
- Adozione del registro digitale a partire dalla data di iscrizione.
Alla conclusione di questi termini, scatterà per tutti i soggetti obbligati l’obbligo di adottare il formulario di identificazione rifiuti in formato digitale. Mancare queste deadline può comportare gravi conseguenze legali e amministrative, perciò è cruciale agire tempestivamente.
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Qual è la struttura del RENTRI?
La struttura del RENTRI è pensata per essere intuitiva e funzionale, facilitando così la gestione dei rifiuti e garantendo una tracciabilità accurata. Gli elementi principali del sistema sono:
- Registra di carico e scarico digitali: Permettono la registrazione immediata delle informazioni relative alla produzione e gestione dei rifiuti.
- Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in Formato Digitale: Documento che accompagna i rifiuti durante il trasporto per garantirne tracciabilità e corretta gestione.
- Piattaforma centralizzata: Consente a tutte le parti coinvolte, tra cui produttori, trasportatori e impianti, di accedere ai dati e monitorare in tempo reale il ciclo di vita dei rifiuti.
Quanto costa iscriversi al Rentri?
Un altro segno di discontinuità tra il Rentri e la fallimentare esperienza del Sistri è rappresentato dalle tariffe d’iscrizione, che nel nuovo sistema saranno sensibilmente più basse.
- Imprese di maggiori dimensioni:
- 100 euro per il contributo del primo anno
- 60 euro per gli anni successivi
- Medie imprese:
- 50 euro per il primo anno
- 30 euro per gli anni successivi
- Piccole imprese:
- 15 euro per il primo anno
- 10 euro per gli anni successivi
Questa riduzione dei costi è resa possibile grazie a un’infrastruttura più snella, che, a differenza del controverso sistema Sistri abrogato nel 2018, non obbliga le imprese a dotarsi di nuovo hardware. Infatti, non ci sarà bisogno di ‘black box’ e chiavette USB, che nei dieci anni di travagliata esistenza del Sistri erano diventate simbolo del fallimento della piattaforma.
L’unica eccezione è rappresentata dall’obbligo per i soggetti che trasportano rifiuti speciali pericolosi di garantire la presenza di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti. Questi sistemi dovranno essere basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e saranno un requisito di idoneità a partire da dicembre 2024, in corrispondenza con l’apertura del primo scaglione di iscrizioni. La dotazione di tali sistemi di geolocalizzazione sarà necessaria sia per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali sia per mantenere le iscrizioni già in essere.
Come funzioneranno i registri di carico e scarico digitali?
I registri di carico e scarico digitali sono uno dei componenti chiave del RENTRI. Essi sostituiscono i vecchi registri cartacei, apportando notevoli vantaggi in termini di efficienza e tracciabilità.
Caratteristiche principali:
- Registrazione immediata: Ogni movimentazione di rifiuti deve essere immediatamente registrata nel sistema, garantendo così la massima trasparenza e controllo in tempo reale.
- Accesso centralizzato: Tutti i dati relativi ai rifiuti, dalla produzione al trattamento finale, sono centralizzati in una piattaforma unica, accessibile agli enti regolatori e ai soggetti autorizzati.
- Interoperabilità: I registri di carico e scarico digitali sono progettati per integrarsi con altri sistemi gestionali utilizzati dalle aziende, semplificando la sincronizzazione e l’aggiornamento dei dati.
Gli operatori possono tenere il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale sia con i propri gestionali, in interoperabilità con RENTRI, che con i servizi di supporto messi a disposizione sul portale ufficiale della piattaforma. In entrambi i casi, il registro dovrà essere vidimato digitalmente mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio accessibile dal RENTRI.
Le tempistiche per l’annotazione nel registro cronologico di carico e scarico digitale sono invece stabilite dalla normativa nazionale.
- Per i produttori di rifiuti: La registrazione deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
- Per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto: La registrazione deve essere effettuata almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino.
- Per commercianti, intermediari e consorzi: Le registrazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino.
- Per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento: La registrazione deve essere effettuata entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
L’adozione dei registri digitali è obbligatoria per tutti i soggetti iscritti al Registro Elettronico Rifiuti e rappresenta un passo avanti verso una gestione più sostenibile dei rifiuti in Italia.
Dove devono essere conservati i registri di carico e scarico dei rifiuti?
I registri di carico e scarico dei rifiuti in Italia devono essere conservati presso la sede legale dell’azienda o presso l’unità locale dove i rifiuti sono prodotti, gestiti o stoccati. Questo è in conformità con le normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti, come previsto dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).
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Quando si invieranno i dati al RENTRI?
Effettuare le annotazioni sul registro di carico e scarico digitale non sarà sufficiente per adempiere agli obblighi legati alla nuova tracciabilità dei rifiuti. Dopo aver completato le annotazioni, i dati dei registri dovranno essere inviati al RENTRI. Si tratta di due operazioni distinte e obbligatorie per i soggetti coinvolti, ciascuna con tempistiche specifiche.
Le scadenze per le annotazioni sono definite dalla normativa nazionale, mentre quelle per l’invio dei dati al RENTRI sono stabilite tramite decreto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. In particolare, le imprese, gli enti e le organizzazioni obbligati dovranno inviare i dati delle registrazioni al RENTRI, direttamente o tramite soggetti delegati, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione del movimento.
L’invio dei dati al RENTRI potrà essere effettuato in due modalità:
- Direttamente sul portale web della piattaforma RENTRI.
- In interoperabilità tramite i sistemi gestionali in dotazione agli utenti.
È importante notare che queste tempistiche e modalità valgono per tutti i soggetti obbligati. Pertanto, si consiglia di consultare periodicamente il sito ufficiale del Registro Elettronico Rifiuti per eventuali aggiornamenti o dettagli specifici.
Normative Italiane e Compatibilità Europea
Il RENTRI si inserisce in un contesto normativo italiano che mira a migliorare la gestione e la tracciabilità dei rifiuti, rendendola più efficiente e trasparente. Il RENTri è anche conforme alle direttive europee, garantendo una compatibilità armoniosa con le normative dell’UE.
Principali riferimenti normativi italiani:
- Decreto Legislativo n. 152/2006: Testo unico in materia ambientale, che regola molti aspetti della gestione dei rifiuti in Italia.
- Decreto n. 59 del 4 aprile 2023: Disciplina l’entrata in vigore del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), prevedendo un periodo transitorio per l’iscrizione e l’adeguamento alla nuova disciplina a seconda della tipologia e delle dimensioni degli enti obbligati.
- Decreto n. 97 del 22 settembre 2023: Stabilisce la tempistica definita per l’iscrizione al RENTRI e per l’applicabilità dei nuovi modelli di registro cronologico carico e scarico rifiuti e di formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in modalità digitale.
Direttive Europee:
- Direttiva 2008/98/CE: Conosciuta anche come la Direttiva Quadra sui rifiuti, stabilisce il quadro legislativo per la gestione dei rifiuti a livello europeo.
- Direttiva (UE) 2018/851: Modifica la direttiva sopra menzionata per migliorare la gestione e il riciclaggio dei rifiuti, introducendo nuovi obiettivi e misure per promuovere l’economia circolare e ridurre la produzione di rifiuti.
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Vantaggi del registro RENTRI per le aziende
L’adesione al RENTri porta una serie di vantaggi significativi alle aziende:
- Migliore tracciabilità: Permette un monitoraggio continuo e dettagliato di tutte le fasi di gestione dei rifiuti.
- Efficienza operativa: Riduce la necessità di documentazione cartacea, semplificando i processi aziendali.
- Conformità normativa: Garantisce il rispetto delle normative italiane ed europee, evitando il rischio di sanzioni.
- Sostenibilità ambientale: Facilita la gestione sostenibile dei rifiuti, contribuendo a obiettivi di economia circolare.
Essere iscritti al RENTri non solo rappresenta un obbligo legislativo, ma offre anche un’opportunità per migliorare l’efficienza aziendale e l’impatto ambientale.
Domande Frequenti
Cosa rischia chi non si iscrive al Rentri?
Proprio come per le iscrizioni, anche la mancata trasmissione dei dati al Rentri comporta per i soggetti obbligati il rischio di incorrere in pesanti sanzioni. Un rischio da scongiurare prestando attenzione alle scadenze fissate dalla normativa e tenendo sempre ben presente che le sole annotazioni sul registro digitale non bastano ad assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati. Secondo la normativa italiana, le imprese e gli enti obbligati ma inadempienti possono essere soggetti a:
- Sanzioni pecuniarie, che variano in base alla gravità dell’infrazione e alla tipologia di rifiuti gestiti.
- Possibili sospensioni delle attività, in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi.
- Inibizione temporanea o definitiva dalla gestione dei rifiuti nei casi più estremi.
La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi, con le tempistiche e le modalità definite, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
- Da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi
- Da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi
Queste misure sono state introdotte per garantire una supervisione rigorosa e assicurare il rispetto delle pratiche di gestione dei rifiuti, promuovendo così una maggiore sostenibilità ambientale e conformità alle normative italiane ed europee.
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Come accedere al Rentri?
L’accesso al Rentri avverrà esclusivamente mediante autenticazione, al fine di acquisire l’identità digitale del soggetto che accede. Gli strumenti che possono essere utilizzati per effettuare l’autenticazione sono:
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- CIE (Carta d’Identità Elettronica)
- SPID della persona fisica, anche ad uso professionale
- SPID della persona giuridica, anche ad uso professionale
L’accesso al portale può essere effettuato sia da una persona fisica, attraverso il proprio dispositivo di identità digitale, sia da una persona fisica che utilizza un dispositivo di identità digitale riferito alla persona giuridica. Al momento dell’accesso, il titolare del dispositivo di autenticazione inserisce il codice fiscale che identifica l’impresa o l’ente per conto del quale intende accedere al Rentri.
Nel caso di altra organizzazione, andranno inserite anche la partita IVA e la PEC del soggetto per conto del quale si intende accedere al Rentri. Sarà il sistema stesso a verificare se il soggetto che ha effettuato la richiesta di accesso è tra i titolari della delega a operare per conto dell’impresa, dell’ente o dell’organizzazione. In questi ultimi due casi, verrà inviata una richiesta di conferma alla PEC associata e solo a seguito della conferma, il titolare del dispositivo di identità digitale potrà accedere al Rentri.
Rentri? Niente paura!
Anche se rappresenta una vera e propria rivoluzione nel panorama nazionale del waste management, il Rentri non sconvolgerà la vita delle imprese obbligate a utilizzarlo. La sua struttura è stata pensata per offrire un sistema di tracciabilità completo, sicuro, conforme alle normative e, soprattutto, amico delle aziende.
Grazie al dialogo costante tra software house, associazioni datoriali e il Ministero dell’Ambiente, le funzionalità e le modalità operative del sistema saranno adattate alle esigenze delle imprese, alleggerendone il carico burocratico.
Se da un lato il sistema conserverà, pur in una versione digitale e con qualche novità, i classici dispositivi della tracciabilità, ovvero registri di carico e scarico e formulari di trasporto, dall’altro chiederà ai soggetti obbligati di interfacciarsi utilizzando modalità operative nuove e, soprattutto, un nuovo linguaggio: quello dell’amministrazione digitale. Rentri obbligherà le imprese a integrare nell’operatività quotidiana strumenti come la firma elettronica o i sistemi obbligatori di conservazione, codificati e disciplinati dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dalle linee guida dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale).
Il segreto per arrivare preparati all’avvio del sistema sarà non solo lo studio delle modalità operative definite dal Ministero dell’Ambiente, ma anche e soprattutto l’investimento nella formazione del personale responsabile e nell’organizzazione dei processi produttivi.
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