Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) rappresenta una delle principali innovazioni normative in materia di gestione dei rifiuti in Italia. Questo sistema, introdotto con la conversione in legge del Decreto 14 dicembre 2018, n. 135 e successivamente aggiornato con il D.Lgs. 116/2020 e con il D.Lgs. 213/2022, mira a digitalizzare la tracciabilità rifiuti, migliorando l’efficienza e garantendo maggiore trasparenza nel monitoraggio delle attività legate alla loro produzione, movimentazione e smaltimento.
Per molte imprese ed enti, comprendere chi è obbligato a iscriversi e quali sono i requisiti specifici è fondamentale per rispettare le scadenze e adempiere agli obblighi normativi.
I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI
Non tutte le categorie di operatori sono obbligate all’iscrizione RENTRI; tale obbligo dipende dal tipo di attività svolta e dalla tipologia di rifiuti prodotti o gestiti. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti, disciplinato dall’art. 188-bis del Testo Unico Ambientale (TUA), definisce i soggetti obbligati, successivamente dettagliati dal Decreto del Ministero dell’Ambiente numero 59 del 4 aprile 2023.
L’obbligo di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale si applica a diverse categorie di enti e imprese. Ecco l’elenco dettagliato:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti:
Questi soggetti devono garantire la tracciabilità digitale in ogni fase della gestione dei rifiuti trattati. - Produttori di rifiuti pericolosi:
Ogni impresa o ente che produce rifiuti classificati come pericolosi è tenuto all’iscrizione, salvo specifiche esenzioni previste dal comma 3 dell’articolo 9 del Decreto 4 aprile 2023. - Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale:
Questi operatori devono monitorare e tracciare digitalmente i movimenti dei rifiuti pericolosi per garantire un corretto smaltimento. - Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi senza detenzione:
Anche coloro che gestiscono rifiuti pericolosi senza detenerli fisicamente sono obbligati all’iscrizione. - Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti:
I consorzi devono iscriversi al RENTRI per monitorare i materiali recuperati e garantire la trasparenza nel riciclaggio. - Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti:
Questo obbligo riguarda rifiuti derivanti da:
- Lavorazioni industriali e artigianali;
- Attività di recupero e smaltimento;
- Trattamenti delle acque (potabilizzazione, depurazione reflui) e abbattimento di fumi.
Imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi o con un volume d’affari superiore a 8.000 euro:
L’iscrizione è obbligatoria se le attività agricole generano rifiuti pericolosi o superano la soglia di fatturato stabilita.
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Differenze tra le categorie di soggetti
Le differenze principali tra i soggetti obbligati riguardano il numero di dipendenti, la tipologia di rifiuti trattati e l’attività svolta. Ad esempio, i produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti non sono obbligati all’iscrizione, mentre lo sono i produttori di rifiuti pericolosi indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa.
Alcune categorie, come gli imprenditori agricoli o i liberi professionisti, possono essere esentate o avere obblighi specifici a seconda del tipo di rifiuti generati.
Dettagli specifici per le diverse categorie dei soggetti obbligati
Per le varie categorie di soggetti obbligati, il quadro normativo presenta peculiarità che devono essere considerate attentamente.
Di seguito, si analizzano alcune categorie chiave e i relativi obblighi.
Categoria 2 bis Albo Nazionale Gestori Ambientali: trasportatori di Propri Rifiuti
Questa categoria include le imprese che trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Questi operatori devono iscriversi al RENTRI solo se obbligati come produttori di rifiuti.
Le imprese e gli enti iscritti alla Categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali , che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali, seguono regole specifiche:
- Obbligo di Iscrizione:
- Questi soggetti devono iscriversi al RENTRI solo se sono obbligati come produttori di rifiuti pericolosi.
- L’iscrizione non è automatica per il trasporto di rifiuti non pericolosi.
Eccezioni:
- Lo stoccaggio D15 o R13 è considerato attività di trattamento autorizzata; in tal caso, l’iscrizione al RENTRI è obbligatoria.
Scadenze e Registrazioni:
- Le imprese con più di 10 dipendenti devono registrare sia l’attività di produttore che di trasportatore nel RENTRI.
- I trasportatori possono compilare il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) per conto del produttore senza obbligo di trasmissione al RENTRI.
Per esempio, un’officina meccanica che gestisce internamente i propri rifiuti pericolosi, senza affidarsi a terzi, potrebbe rientrare in questa categoria.
Categoria 3 bis Albo Nazionale Gestori Ambientali: Distributori, Installatori e Manutentori di AEE
Con la Legge 14 novembre 2024, n. 166, è stata di fatto abrogata la categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Di conseguenza, i soggetti interessati non sono più tenuti a indicare il numero di iscrizione all’Albo nel Registro e nel FIR. |
Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 non sono tenuti a iscriversi al RENTRI e non sono soggetti all’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico.
Qualora i soggetti sopra individuati svolgessero ulteriori attività, come nel caso di un’azienda di manutenzione di elettrodomestici che genera rifiuti pericolosi come componenti elettronici esausti, sono tenuti all’applicazione delle regole generali per l’iscrizione al RENTRI.
Attività agricole ed estrattive
Gli imprenditori agricoli sono obbligati all’iscrizione al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi o se il loro volume d’affari supera una determinata soglia economica. Per quanto riguarda le attività estrattive, queste devono rispettare normative specifiche in base alla tipologia e quantità di rifiuti prodotti, come fanghi o materiali di scarto da cave.
Gli obblighi per le attività agricole ed estrattive dipendono dalla tipologia di rifiuti prodotti:
- Obbligo di Iscrizione:
- Gli imprenditori agricoli devono iscriversi al RENTRI se producono rifiuti pericolosi o se il volume d’affari supera gli 8.000 euro.
- Le attività estrattive devono rispettare le tempistiche in base al numero di dipendenti (es. oltre 50 dipendenti entro il 13 febbraio 2025).
Modalità Alternative:
- Chi utilizza circuiti organizzati o conferisce rifiuti a gestori pubblici è esonerato dalla trasmissione al RENTRI.
Attività commerciali e codici ATECO
Le attività commerciali e artigianali, come autofficine o laboratori di analisi, devono iscriversi qualora producano rifiuti pericolosi. La procedura di iscrizione prevede l’autenticazione sul portale RENTRI e il pagamento di contributi annuali calcolati in base alla tipologia di attività svolta e alla quantità di rifiuti gestiti.
Le imprese del settore commerciale e artigianale, come parrucchieri, estetisti, autofficine e laboratori di analisi, sono tenute all’iscrizione in base alla natura dei rifiuti:
- Codici ATECO:
- I soggetti con codici 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 devono iscriversi se producono rifiuti pericolosi.
- Per i rifiuti non pericolosi è richiesta solo la vidimazione del FIR dal 13 febbraio 2025.
Settore Terziario:
- Banche, palestre e altre attività terziarie devono iscriversi solo se producono rifiuti pericolosi.
Codici ATECO: implicazioni per 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02
I codici ATECO relativi ad attività quali centri estetici, parrucchieri e servizi personali presentano particolari implicazioni per il RENTRI. Ad esempio, i codici 96.02.01 (servizi di parrucchieri per uomo e donna) e 96.02.02 (servizi di estetica) possono essere esonerati dall’iscrizione se producono solo rifiuti non pericolosi. Tuttavia, qualora generassero rifiuti pericolosi, come aghi utilizzati per trattamenti specifici, l’iscrizione diventerebbe obbligatoria.
La comprensione delle norme e degli obblighi associati al RENTRI è cruciale per evitare sanzioni e garantire una gestione responsabile dei rifiuti. Esaminare attentamente le caratteristiche della propria attività e delle categorie di rifiuti prodotti aiuta a determinare correttamente se e come registrarsi al sistema.
Reti fognarie e cantieri: responsabilità e iscrizione
Le attività di manutenzione delle reti fognarie devono iscriversi al RENTRI sia come produttori che trasportatori, entro il 13 febbraio 2025.
Cantieri e obblighi di iscrizione al RENTRI
Nei cantieri, invece, l’obbligo di iscrizione sorge quando si producono rifiuti speciali pericolosi, come solventi o materiali contaminati da amianto, a seguito di un’attività esercitata in forma stabile. Ad esempio una ditta edile impegnata nella demolizione di edifici contenenti amianto deve registrare tali rifiuti nel sistema RENTRI per garantirne la tracciabilità.
- L’obbligo di iscrizione è richiesto per cantieri che producono rifiuti pericolosi.
- Per i rifiuti non pericolosi, è sufficiente la vidimazione digitale del FIR dal 13 febbraio 2025.
Obblighi per i Centri di Raccolta
- Obblighi Generali:
- I gestori di centri di raccolta devono trasmettere i dati al RENTRI per i rifiuti pericolosi con cadenza mensile e utilizzare FIR digitale dal 13 febbraio 2026.
Esclusioni:
- Per i rifiuti non pericolosi, è richiesta solo la vidimazione del FIR dal 13 febbraio 2025.
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Quali sono i soggetti esonerati dal RENTRI
Non tutte le imprese o attività sono obbligate a iscriversi al RENTRI. Esistono alcune eccezioni che permettono alle aziende di non adempiere a questo obbligo, pur avendo l’opportunità di iscriversi volontariamente per migliorare la gestione dei rifiuti.
-
- Imprese con meno di 10 dipendenti che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi.
- Imprese e enti produttori di soli rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, agro-industriali, silvicoltura, sanitarie, commerciali, di servizio, edilizia e costruzioni, indipendentemente dal numero di dipendenti.
- Imprenditori agricoli con un volume d’affari inferiore a 8.000 euro o che non producono rifiuti pericolosi.
- Attività estetiche, parrucchieri, tatuatori (Codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02) che producono esclusivamente rifiuti non pericolosi.
- Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
- Produttori di rifiuti non pericolosi non inquadrati in forma di ente o impresa, come liberi professionisti (ad esempio, medici, dentisti, veterinari, purché non organizzati in strutture di impresa).
in questo video disponibile sul canale ufficiale RENTri, viene spiegato chi sono i soggetti esonerati.
Iscrizione volontaria al RENTRI, perchè farla?
Anche i soggetti esonerati dall’obbligo di iscrizione al RENTRI possono decidere di aderire volontariamente al sistema. Questa scelta può risultare vantaggiosa per le imprese che desiderano migliorare la trasparenza nella gestione dei rifiuti e anticipare eventuali futuri obblighi normativi.
L’iscrizione volontaria consente di adottare strumenti digitali avanzati per la tracciabilità dei rifiuti, facilitando il monitoraggio e la gestione delle operazioni. Permette di evitare problematiche legate a futuri adempimenti obbligatori, come le tempistiche di adeguamento, che potrebbero diventare più stringenti con l’introduzione di normative aggiornate.
Chi opta per l’iscrizione volontaria è tenuto a rispettare le stesse regole applicate ai soggetti obbligati, inclusi i costi e gli adempimenti periodici. Questo comporta l’opportunità di familiarizzare con le procedure e verificare se è necessario dotarsi di strumenti gestionali specifici, come software dedicati alla gestione integrata dei rifiuti con funzionalità compatibili con il RENTRI.
L’adesione volontaria è un’occasione per i piccoli produttori di rifiuti non pericolosi o altre categorie esonerate per migliorare la propria organizzazione interna e allinearsi a un sistema di tracciabilità trasparente e innovativo.
Se ci sono dubbi sull’obbligatorietà dell’iscrizione, è importante consultare la normativa vigente per verificare se la propria attività rientra tra quelle soggette a obbligo.
Tempistiche di iscrizione al RENTRI dei soggetti obbligati
Il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 ha stabilito scadenze precise per l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), differenziando le tempistiche in base alla tipologia e alle dimensioni dei soggetti obbligati. È fondamentale rispettare tali date per garantire la conformità normativa ed evitare sanzioni.
Le scadenze per l’iscrizione variano a seconda della categoria. Tra le principali date:
- 15 dicembre 2024 – 13 febbraio 2025: Iscrizione obbligatoria per produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti impianti di trattamento rifiuti, trasportatori e intermediari.
- 15 giugno 2025 – 14 agosto 2025: Iscrizione obbligatoria per produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti.
- 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026: Iscrizione obbligatoria per produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
Tipologia di Soggetti Obbligati | Periodo per l’Iscrizione |
Produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti, impianti di trattamento rifiuti, trasportatori e intermediari | Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025 |
Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti | Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025 |
Produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti | Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 |
Considerazioni Importanti
- Produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, impianti di trattamento rifiuti, trasportatori e intermediari:
Sono i primi a dover completare l’iscrizione al RENTRI. La scadenza iniziale consente di avviare gradualmente il sistema digitale per queste categorie, fondamentali per la gestione e il trasporto dei rifiuti. - Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti:
Questi soggetti devono registrarsi entro il secondo blocco di scadenze, considerando il maggior volume di rifiuti prodotti da organizzazioni di dimensioni significative. - Produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti:
Le aziende più piccole, ma che producono rifiuti pericolosi, hanno più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni, considerando la complessità gestionale che potrebbero affrontare.
Procedura di Iscrizione al RENTRI
Per completare l’iscrizione, si deve accedere al portale del RENTRI utilizzando credenziali SPID, CNS o CIE. Durante la procedura, vengono richiesti dati relativi all’attività svolta, alle unità locali operative e alle autorizzazioni ambientali possedute. È necessario anche versare il diritto di segreteria e il contributo annuale, calcolato in base alla tipologia e alla quantità di rifiuti gestiti. Un esempio pratico può essere un’azienda di trasporto di rifiuti che fornisce documenti relativi ai propri mezzi e licenze per il trasporto di rifiuti pericolosi.
Calcolo del numero di dipendenti per l’iscrizione al RENTRI
Il calcolo del numero di dipendenti è un parametro cruciale per determinare gli obblighi di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), tramite il Supporto RENTRI, ha chiarito le modalità di calcolo, fornendo linee guida dettagliate.
Il numero di dipendenti rappresenta la totalità delle persone che lavorano per conto di un’azienda o ente, in base a un contratto subordinato e retribuito. Questo dato si riferisce alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello di riferimento.
Sono inclusi nel conteggio:
- Dipendenti a tempo pieno.
- Dipendenti a tempo parziale e stagionali, conteggiati come frazioni di unità lavorative, secondo i criteri stabiliti dal DM 18 aprile 2005.
- Titolare e soci, solo se formalmente inquadrati come dipendenti e regolarmente presenti nel libro paga dell’azienda.
Il corretto calcolo del numero di dipendenti è fondamentale per garantire la conformità agli obblighi normativi e per determinare la necessità di iscrizione al RENTRI. Le imprese devono tenere conto di queste linee guida per valutare con precisione il loro inquadramento all’interno del sistema. |
Esempio Pratico: Un’azienda con 8 dipendenti full-time e 4 part-time, calcolati come equivalenti a 2 unità lavorative complessive, raggiunge un totale di 10 dipendenti. Questo numero la include tra le categorie obbligate all’iscrizione al RENTRI, se previsto dalla normativa.
Domande frequenti sui soggetti obbligati al RENTRI
Alcune domande ricorrenti aiutano a chiarire dubbi comuni riguardo agli obblighi di iscrizione al RENTRI e alle procedure correlate.
Ecco alcune delle domande più frequenti:
Un’impresa con meno di 10 dipendenti deve iscriversi?
Solo se produce rifiuti pericolosi.
È possibile utilizzare ancora i registri cartacei?
Sì, ma solo per le categorie non obbligate all’iscrizione al RENTRI.
Quali sono le sanzioni per la mancata iscrizione?
Possono includere multe significative e sospensione delle attività legate alla gestione dei rifiuti.
Chi è responsabile dell’iscrizione al RENTRI: l’impresa o una persona fisica?
È l’impresa, e non una persona fisica, a doversi iscrivere al RENTRI, essendo un obbligo legato alla gestione aziendale dei rifiuti.
Un’azienda metalmeccanica è obbligata a iscriversi al RENTRI?
Sì, se produce rifiuti pericolosi o non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e ha più di 10 dipendenti.
Un hotel deve iscriversi al RENTRI?
Un hotel è tenuto a iscriversi solo se produce rifiuti pericolosi; per i rifiuti non pericolosi, l’iscrizione non è obbligatoria.
Gli iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono automaticamente iscritti al RENTRI?
No, l’iscrizione al RENTRI non avviene automaticamente per i soggetti già iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Devono procedere autonomamente.
I trasportatori iscritti come art. 2-bis sono obbligati a iscriversi al RENTRI?
Sì, devono iscriversi se producono e trasportano rifiuti pericolosi; per rifiuti non pericolosi, l’iscrizione non è obbligatoria.
Un laboratorio di analisi è obbligato a iscriversi al RENTRI?
Sì, se genera rifiuti pericolosi derivanti dalla sua attività, come solventi o reagenti chimici.
Nel caso di conferimento di rifiuti urbani al servizio pubblico, quali obblighi esistono verso il RENTRI?
Non vi è obbligo di iscrizione al RENTRI per chi conferisce esclusivamente rifiuti urbani al servizio pubblico.
Un ospedale privato convenzionato è obbligato a iscriversi al RENTRI?
Sì, se genera rifiuti pericolosi come parte delle sue operazioni.
Chi effettua solo stoccaggio D15 o R13 è esonerato dall’iscrizione al RENTRI?
No, lo stoccaggio con codici D15 o R13 è considerato trattamento e richiede l’iscrizione al RENTRI.
Un’autofficina è obbligata a iscriversi al RENTRI?
Sì, se genera rifiuti pericolosi come oli esausti o batterie.
I soggetti delegati del RENTRI sono consulenti ambientali?
No, i soggetti delegati sono individuati dal titolare dell’impresa e agiscono in sua rappresentanza per la gestione degli adempimenti al RENTRI.
<<lLeggi anche: Soggetti Delegati del RENTRI, chi sono?